Le condizioni

Per essere ammessi al servizio civile bisogna soddisfare quattro condizioni:

Idoneità al servizio militare

La persona deve essere idonea al servizio militare: l’ammissione può quindi avvenire solo dopo il reclutamento, nel quale si attesta la sua idoneità.

Conflitto di coscienza

Nella domanda di ammissione il civilista dichiara di non poter conciliare il servizio militare con la propria coscienza.

Attenzione: non sussiste alcun conflitto di coscienza nel caso in cui il servizio militare risulti incompatibile con gli obblighi della propria sfera familiare o professionale o se l’idoneità al servizio militare è messa in discussione per problemi di salute. Questi casi sono di competenza degli organi militari.

Giornata d’introduzione

È necessario partecipare a una giornata d’introduzione entro 3 mesi dalla presentazione della domanda.

Disponibilità a svolgere servizio civile secondo la legge sul servizio civile

Per essere ammesso, il civilista dichiara di essere disposto a prestare servizio civile secondo la legge sul servizio civile, senza riserve né condizioni. Questo significa, tra le altre cose:

  • prestare un servizio 1,5 volte più lungo di quello militare (eccezioni disciplinate dall'art. 8, cpv. 1 LSC);
  • prestare tutti i giorni di servizio;
  • che chi non stipula una convenzione d’impiego di propria iniziativa viene convocato d’ufficio e deve pagare una tassa. Questo significa che il CIVI stabilisce periodo e luogo dell’impiego;
  • che il licenziamento anticipato è ammesso solo in caso di prolungata incapacità di prestare servizio civile  (un grado di invalidità determinato dall’assicurazione invalidità di almeno il 70 %);
  • lo svolgimento degli impieghi deve essere conforme alle disposizioni legali:
  Scuola reclute non frequentata o non adempiuta Scuola reclute adempiuta
Primo impiego 26 giorni, da iniziare al più tardi durante l’anno successivo all’ammissione passata in giudicato 54 giorni, da iniziare al più tardi durante l’anno successivo all’ammissione passata in giudicato
Periodo di impiego di lunga durata 180 giorni di impiego al più tardi entro la fine del terzo anno civile successivo all’ammissione (può anche essere il primo impiego)    Nessuno
Durata minima dell’impiego 26 giorni 26 giorni
Impieghi annuali Dal secondo anno civile successivo al passaggio in giudicato dell’ammissione Dal secondo anno civile successivo al passaggio in giudicato dell’ammissione
Corsi di formazione Adempimento dei corsi di formazione richiesti secondo il mansionario Adempimento dei corsi di formazione richiesti secondo il mansionario
Tassa di esenzione dall’obbligo militare Da pagare ogni anno in caso di servizio della durata inferiore ai 26 giorni di servizio computabili Da pagare ogni anno in caso di servizio della durata inferiore ai 26 giorni di servizio computabili

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Ultima modifica 15.01.2020

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