
Dal 1° gennaio 2018 verranno modificate alcune norme concernenti l’impiego di civilisti e, in particolare, l’inizio e la fine dell’obbligo di servizio, il numero dei giorni di servizio da prestare e la scelta degli ambiti d’attività. Le modifiche sono in parte conseguenza dell’Ulteriore sviluppo dell’esercito (USEs) – alcune disposizioni della legislazione sul servizio civile si basano infatti su norme che disciplinano l’obbligo di prestare servizio militare – ma servono anche a ottimizzare l’esecuzione. Sono inoltre previsti adeguamenti delle disposizioni per gli istituti d’impiego agricoli. Vi presentiamo le principali modifiche in una serie di cinque contributi internet.
Come finora, i civilisti dovranno iniziare il loro primo impiego nell’anno successivo all’ammissione definitiva. In seguito i civilisti ammessi dal 1° gennaio 2018 dovranno ora svolgere ogni anno un impiego di almeno 26 giorni finché non avranno completato i loro giorni di servizio. Per loro non è previsto l’anno di assestamento nel 27° anno d’età.
Tutti i civilisti potranno anticipare o posticipare di un anno un impiego annuale senza dover presentare una domanda di differimento del servizio. I civilisti devono tuttavia inoltrare una corrispondente convenzione d’impiego firmata, a cui seguirà una convocazione.
Nota: i civilisti hanno interesse a pianificare per tempo i loro impieghi per evitare sovrapposizioni di impegni con la formazione, il lavoro e la famiglia.
Ultima modifica 01.05.2018