Dal 1° gennaio 2018 verranno modificate alcune norme concernenti l’impiego di civilisti e, in particolare, l’inizio e la fine dell’obbligo di servizio, il numero dei giorni di servizio da prestare e la scelta degli ambiti d’attività. Le modifiche sono in parte conseguenza dell’Ulteriore sviluppo dell’esercito (USEs) – alcune disposizioni della legislazione sul servizio civile si basano infatti su norme che disciplinano l’obbligo di prestare servizio militare – ma servono anche a ottimizzare l’esecuzione. Sono inoltre previsti adeguamenti delle disposizioni per gli istituti d’impiego agricoli. Vi presentiamo le principali modifiche in una serie di cinque contributi internet.
Il servizio d’istruzione obbligatorio per i soldati e gli appuntati è stato accorciato di 15 giorni (eccezioni: militari in ferma continuata e granatieri). Questa riduzione si applica anche retroattivamente, quindi anche a coloro che sono già soggetti a un obbligo di servizio. Dato che per il calcolo dei giorni di servizio la legge sul servizio civile si rifà alla legge militare, la riduzione riguarda anche i civilisti.
Chi è ammesso al servizio civile dal 1° gennaio 2018 e non ha iniziato la scuola reclute presterà 368 giorni di servizio anziché 390 come finora. Il numero di giorni di servizio per i militari in ferma continuata e i granatieri che passano al servizio civile rimarrà più elevato. I soldati o appuntati ammessi al servizio civile prima del 1° gennaio 2018 presteranno 23 giorni di servizio in meno. Non è invece prevista una riduzione dei giorni di servizio per gli ex quadri militari.
Nota: nella pianificazione dell’impiego seguente concordata con il centro regionale, i civilisti che hanno pochi giorni di servizio restanti dovrebbero chiarire quanti giorni devono ancora prestare a partire dal 2018. Così facendo si evitano disagi per gli istituti d’impiego direttamente interessati e per i civilisti stessi.
Ultima modifica 05.12.2022