Gli impieghi all’estero: un caso particolare

Pandemia da COVID e impieghi all’estero

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) adegua continuamente le disposizioni della Confederazione per i viaggi. È quindi di nuovo possibile concordare e svolgere impieghi all’estero alle seguenti condizioni:

  • non è possibile svolgere impieghi nei Paesi per i quali vige l’obbligo di quarantena, dato che in tal caso il civilista non potrebbe essere attivo per un periodo che va dai 7 ai 14 giorni;
  • oltre alle misure sanitarie in vigore, per gli impieghi all’estero è obbligatoria la vaccinazione contro il COVID-19. I civilisti devono provvedervi personalmente.  
  • l’Ufficio federale del servizio civile si riserva di annullare o interrompere gli impieghi (partenza, richiamo) se la situazione nel Paese di destinazione dovesse cambiare.

Gli impieghi all’estero devono essere autorizzati prima di tutto dal CIVI. Ai fini della valutazione è importante che il civilista possa dar prova di competenze specifiche per svolgere un impiego all’estero, ma anche l’istituto d’impiego deve rispondere a condizioni supplementari. Si prega di rispettare sempre il Promemoria sugli impieghi all’estero.

Gli obblighi dell’istituto

Se il civilista svolge il suo impiego all’estero, l’istituto deve:

  • far svolgere al civilista, prima dell’impiego, un periodo di prova o sottoporlo a una procedura di valutazione (assessment) allo scopo di verificare la sua idoneità a svolgere un impiego all’estero;
  • procurare, insieme al civilista, i documenti di viaggio necessari;
  • farsi carico dei costi di viaggio e di trasporto dei bagagli a partire dalla frontiera svizzera, anche se il viaggio di andata o di ritorno non avviene durante i giorni di impiego;
  • assumere le spese relative alle tasse consolari e all’ottenimento del visto necessario;
  • assicurare vitto e alloggio al civilista;
  • predisporre un dispositivo di sicurezza e valutarlo con il CIVI, se questo ne ha richiesto l’elaborazione. L’istituto è responsabile della sicurezza del civilista;
  • fare in modo che sul luogo di lavoro il civilista venga seguito in modo adeguato e che rispetti le norme di comportamento e sicurezza;
  • informare immediatamente il CIVI se le condizioni di sicurezza dovessero cambiare o in caso di infortunio, malattia o necessità di evacuazione del civilista;
  • in situazioni di crisi, in particolare in caso di evacuazione, occorre attenersi alle raccomandazioni del DFAE e della rappresentanza svizzera sul posto.

I requisiti del civilista

Per gli impieghi all’estero il civilista deve soddisfare maggiori requisiti, e in particolare:

  • essere in possesso di un titolo della formazione professionale o
  • aver frequentato almeno due anni di università o
  • vantare un’esperienza professionale pluriennale e qualificata nel settore ed
  • essere stato sottoposto a esami medici preliminari.

Durante il suo impiego, il civilista non può esercitare alcuna forma di propaganda politica o di proselitismo religioso, né alcuna attività svolta a tal fine.

Il passo successivo

L’istituto deve inviare la convenzione per gli impieghi all’estero con la documentazione richiesta già dai quattro ai sei mesi prima dell’inizio dell’impiego, così che vi sia abbastanza tempo per le verifiche necessarie, i corsi e le domande di visto.

 

Ultima modifica 06.04.2022

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