Per ogni giorno di servizio computabile il civilista ha diritto alle indennità di perdita di guadagno. Le casse di compensazione cantonali e le loro agenzie calcolano l’importo di queste indennità, che in linea di massima dipendono dal reddito conseguito prima dell’impiego nel servizio civile. Anche le persone che non esercitano un’attività lucrativa, come studenti o disoccupati, hanno diritto all’indennità di perdita di guadagno.
Se il civilista che decide di utilizzare l’alloggio privato deve sostenere delle spese per recarsi al luogo di lavoro e l’istituto d’impiego non gli offre un alloggio, l’istituto d’impiego si assume le spese di viaggio. Se
il civilista utilizza il proprio alloggio privato, anche se l’istituto d’impiego mette a disposizione un alloggio più vicino e accettabile, il civilista non ha diritto a un’indennità per le spese di viaggio.
Il civilista che si reca al lavoro con un mezzo proprio riceve un rimborso (65 centesimi al chilometro) solo se l’utilizzo dei mezzi pubblici non è ragionevole (per esempio se il tragitto giornaliero di andata e ritorno
richiede più di tre ore).
Si vedano le indicazioni relative a vitto, alloggio e spese di viaggio.
L’istituto d’impiego deve fornire un alloggio al civilista. Se l’istituto d’impiego non mette a disposizione un alloggio, deve assumersi le spese di un alloggio da lui proposto o le spese di viaggio giornaliere previa presentazione dello scontrino (opzione più economica) se il civilista alloggia a casa.
Durante il periodo d’impiego il civilista è assicurato contro le malattie e gli infortuni presso l’assicurazione militare.
Il civilista non deve seguire eventuali disposizioni della sua cassa malati. L’assicurazione militare copre anche i costi relativi alle visite mediche e ai farmaci prescritti dal medico.
Il certificato medico deve essere presentato entro 3 giorni. Per maggiori informazioni, consultare il promemoria dedicato all’assicurazione militare.
Se l’impiego dura più di 60 giorni, il civilista può richiedere alla propria cassa malati la sospensione dell’assicurazione di base per tutta la durata dell’impiego.
L’istituto d’impiego deve fornire al civilista il vitto. In caso contrario, deve versare al civilista un’indennità finanziaria per ogni giornodi servizio computabile (compresi i giorni di riposo e di vacanza). Se il civilista rinuncia ai pasti proposti, non riceverà alcuna indennità.
Per i pasti non offerti il civilista riceve per ogni giorno computabile:
- 4 franchi per la colazione;
- 9 franchi per il pranzo;
- 7 franchi per la cena.
Eccezione: il civilista non riceve indennità per la colazione del primo giorno e la cena
dell’ultimo giorno di servizio civile.
Ultima modifica 10.11.2023