Tassa d’esenzione dall’obbligo militare

Il civilista deve pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare se ha ancora giorni di servizio da prestare e non ha svolto nessun impiego in un anno in cui è soggetto all’obbligo d’impiego. La tassa, da versare l’anno successivo, ammonta al 3% del reddito imponibile dell’imposta federale diretta e non può essere inferiore a 400 franchi. L’anno di tassazione è l’anno civile successivo all’anno in cui la tassa è dovuta.

Se il civilista non ha ancora pagato il dovuto all’autorità competente per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare, non potrà presentare una domanda di congedo per l’estero.

I termini di pagamento all’autorità vanno rigorosamente rispettati. In caso contrario, dopo un primo avvertimento, il civilista riceverà un precetto esecutivo.

Rimborso

Una volta completati tutti i giorni di servizio il civilista riceverà il rimborso dei tributi versati. Il centro regionale comunica preventivamente all’autorità cantonale competente per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare l’adempimento dell’intero servizio obbligatorio.

Ultima modifica 31.05.2024

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