Il civilista deve pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare se ha ancora giorni di servizio da prestare e non ha svolto nessun impiego in un anno in cui è soggetto all’obbligo d’impiego. La tassa, da versare l’anno successivo, ammonta al 3% del reddito imponibile dell’imposta federale diretta e non può essere inferiore a 400 franchi. L’anno di tassazione è l’anno civile successivo all’anno in cui la tassa è dovuta.
Se il civilista non ha ancora pagato il dovuto all’autorità competente per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare, non potrà presentare una domanda di congedo per l’estero.
I termini di pagamento all’autorità vanno rigorosamente rispettati. In caso contrario, dopo un primo avvertimento, il civilista riceverà un precetto esecutivo.
Rimborso
Una volta completati tutti i giorni di servizio il civilista riceverà il rimborso dei tributi versati. Il centro regionale comunica preventivamente all’autorità cantonale competente per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare l’adempimento dell’intero servizio obbligatorio.
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Ultima modifica 31.05.2024