Termine dell’obbligo di prestare servizio civile

Il civilista deve prestare tutti i giorni di servizio previsti, anche l’ultimo. Una volta fatto ciò, resta ancora soggetto all’obbligo di prestare servizio e potrà essere convocato per un impiego in casi eccezionali. L’obbligo termina con il licenziamento dal servizio civile.

Licenziamento ordinario

Se l’ammissione al servizio civile è passata in giudicato dopo il 1° gennaio 2018: se il civilista non era incorporato nell’esercito il suo obbligo decade dodici anni dopo l’inizio dell’anno successivo al passaggio in giudicato dell’ammissione. Se era incorporato nell’esercito il suo obbligo decade alla fine dell’anno in cui sarebbe stato licenziato dal servizio militare.

Se l’ammissione al servizio civile è passata in giudicato prima del 1° gennaio 2018: se il civilista aveva un grado di truppa o era sottoufficiale o non era incorporato nell’esercito il suo obbligo decade alla fine dell’anno in cui termina tutti i giorni di servizio, ma non prima del 30° anno di età o al più tardi nell’anno in cui compie 34 anni. Eccezione: se alla fine del dodicesimo anno civile successivo all’anno del passaggio in giudicato dell’ammissione il civilista ha meno di 34 anni, viene licenziato in anticipo. Entro tale data deve avere prestato tutti i giorni di servizio.

Licenziamento anticipato

Il licenziamento anticipato dal servizio civile è possibile per:

  • incapacità duratura al lavoro (motivi di salute)
  • procedura penale (esclusione dal servizio civile)
  • decesso del civilista.


Per ricevere un licenziamento anticipato per motivi di salute il civilista deve inviare all’Organo di esecuzione una domanda motivata e firmata, allegando:

  • un certificato medico dettagliato (anamnesi, diagnosi, attestazione della capacità lavorativa in percentuale, terapia, prognosi sulla capacità lavorativa) o
  • una decisione dell’AI che dichiari un grado di invalidità minimo del 70%.

Tassa di esenzione dall’obbligo militare

Se il civilista ha completato tutti i giorni di servizio, dopo il licenziamento ordinario gli verranno rimborsate eventuali tasse di esenzione versate. Il centro regionale competente per il civilista inoltrerà la domanda di
rimborso all’autorità cantonale competente per la tassa d’esenzione
dall’obbligo militare.

Ultima modifica 12.12.2017

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