Per ogni giorno di servizio computabile il civilista ha diritto alle indennità di perdita di guadagno. Le casse di compensazione cantonali e le loro agenzie calcolano l’importo di queste indennità, che in linea di massima dipendono dal reddito conseguito prima dell’impiego nel servizio civile. Anche le persone che non esercitano un’attività lucrativa come studenti o disoccupati hanno diritto all’indennità di perdita di guadagno.
A quanto ammonta l’indennità di perdita di guadagno?
Per i lavoratori l’indennità di base ammonta all’80% del reddito medio conseguito prima dell’entrata in servizio, tuttavia al minimo 69 franchi e al massimo 220 franchi al giorno per persona che presta servizio. Esempio: se il reddito conseguito prima dell’entrata in servizio è di 5000 franchi, il civilista riceve l’80 % di questo importo (ossia 4000 franchi) sotto forma di indennità per perdita di guadagno. Le persone che lavorano a tempo parziale percepiscono l’80 % del salario a tempo parziale conseguito prima dell’entrata in servizio. Chi non lavora percepisce invece l’indennità minima di 69.– franchi al giorno.
Chi non ha effettuato la scuola reclute riceve solo l’indennità minima di 69.– franchi al giorno per i primi 124 giorni di servizio civile (a seconda della truppa a cui era assegnato durante il servizio militare, anche più a lungo), che lavorasse oppure no prima di iniziare il servizio civile.
Il civilista riceve un assegno di 22.– franchi per ogni figlio a carico, naturale o elettivo.
L’indennità totale (indennità di base e assegni familiari) è limitata a un importo massimo al giorno. In casi particolari sono possibili ulteriori indennità, ad esempio assegni di custodia o per l’azienda.
Il calcolo dell’indennità di perdita di guadagno deve essere richiesto direttamente alla propria cassa di compensazione.
Per le informazioni più importanti si prega di consultare il promemoria 6.01 «Indennità di perdita di guadagno», che può essere richiesto alle casse di compensazione AVS e alle relative agenzie, e consultando i link.
Come ricevere l’indennità
Entro i cinque giorni successivi alla fine del mese l’istituto d’impiego notifica i giorni di servizio (inclusi eventuali certificati medici) al centro regionale competente. Nel giro di pochi giorni, il centro regionale prepara il modulo IPG e lo invia al civilista, che non deve quindi fare altro che completare con i propri dati personali il modulo ricevuto, e inoltrarlo al proprio datore di lavoro.
- i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, gli studenti lavoratori e i disoccupati inviano il questionario all’ultimo o all’attuale datore di lavoro, che lo trasmette alla propria cassa di compensazione AVS.
- gli studenti, le persone che non esercitano un’attività lucrativa e i lavoratori indipendenti inviano il questionario direttamente alla propria cassa di compensazione AVS. Cliccare il link per consultare la lista di tutte le casse.
- gli studenti e le persone che non esercitano un’attività lucrativa ma che hanno lavorato almeno 4 settimane, 20 giorni o 160 ore nel corso dei 12 mesi precedenti possono spedire il questionario all’ultimo o all’attuale datore di lavoro.
Imposte
Attenzione: si ricorda che l’indennità di perdita di guadagno è imponibile.
Ultima modifica 20.04.2023