Malattia e infortunio

Durante l’impiego i civilisti sono coperti contro malattia e infortunio dall’assicurazione militare. I giorni di malattia e infortunio sono giorni di servizio computabili, ma esiste un limite per i giorni di assenza che possono essere considerati giorni di servizio, ovvero al massimo 6 giorni di malattia o infortunio ogni 30 giorni di servizio.

Se la malattia o l’assenza dovuta all'infortunio dura più di un giorno il civilista deve presentare un certificato medico all’istituto d’impiego. Dato che durante l’impiego è coperto dall’assicurazione militare, non deve seguire eventuali disposizioni della sua cassa malati. ll certificato medico va presentato entro tre giorni e deve coprire l’intero periodo d’assenza.

Compilando e presentando il modulo apposito, i costi della visita e dei medicinali prescritti dal medico vengono presi in carico dall’assicurazione militare. Per maggiori informazioni su quest’ultima consultare il promemoria. Se tuttavia si riceve una fattura occorre inoltrarla alla propria agenzia di riferimento per l’assicurazione militare.

L’istituto d’impiego invia il modulo di notifica dei giorni di servizio al centro regionale competente. Se il civilista non presenta un certificato medico interviene il Servizio giuridico, che può avviare una procedura disciplinare e dichiarare che i giorni di malattia non saranno computati come giorni di servizio.

Se l’assenza per malattia o infortunio è particolarmente lunga, l’impiego può essere interrotto.

Ultima modifica 21.11.2023

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