Congedo

Se il civilista ha bisogno di un congedo deve presentare tempestivamente una domanda all’istituto di impiego, che deciderà se concederlo. Nel caso in cui il civilista presenti una domanda di congedo prima che venga stilata la convocazione il centro regionale può già autorizzare tale assenza. In caso di dubbi il civilista è pregato di rivolgersi al proprio centro regionale.

Il congedo può essere concesso per:

  • decesso o grave malattia di un congiunto prossimo (tre giorni al massimo)
  • matrimonio (tre giorni al massimo)
  • nascita di un figlio (tre giorni al massimo)
  • esami di formazione professionale che non possano essere rimandati (tre giorni al massimo)
  • iscriversi e informarsi presso una scuola, se è richiesta la presenza personale del civilista (un giorno al massimo);
  • convocazioni delle autorità (un giorno al massimo).


L’istituto di impiego può concedere al civilista al massimo un giorno di congedo supplementare per:

  • pratiche urgenti che il civilista non può svolgere durante il tempo libero o nel quadro dell’orario flessibile o
  • altri motivi importanti per i quali il respingimento della domanda non sarebbe ragionevole.


Attenzione: i giorni di congedo non sono computabili come giorni di servizio. Questo significa che il civilista non riceverà le indennità di perdita di guadagno né altri rimborsi/indennità. Se però il civilista lavora almeno cinque ore durante il giorno di congedo questo vale come giorno di servizio e deve essere registrato nel modulo di notifica come giorno di lavoro.

I civilisti sono coperti dall’assicurazione militare anche durante il periodo di congedo.

Ultima modifica 28.06.2016

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