Per ogni giorno di servizio computabile, il civilista riceve un'indennità per perdita di guadagno. L'istituto d'impiego offre vitto e alloggio oppure, in caso contrario, versa un'indennità sostitutiva.
L’istituto d’impiego è tenuto a fornire vitto e alloggio al civilista per l’intera durata dell’impiego. Se l'istituto d'impiego non può offrire il vitto, deve versare al civilista un’indennità finanziaria. L’importo è indicato nella convocazione. Fanno fede le informazioni contenute all’interno della convenzione d’impiego.
Se l’istituto d’impiego non è in grado fornire al civilista un alloggio ragionevole di sua proprietà o organizzato esternamente, dovrà farsi carico delle spese del tragitto giornaliero casa-lavoro con i mezzi pubblici (opzione più economica con giustificativo dei costi).
Se l’istituto d’impiego non è in grado di fornire i pasti o ne fornisce solo una parte, per ogni giorno di servizio computabile dovrà corrispondere al civilista le seguenti indennità finanziarie:
4 franchi per la colazione;
9 franchi per il pranzo;
7 franchi per la cena.
Eccezione: il civilista non riceve indennità per la colazione del primo giorno e la cena dell’ultimo giorno d’impiego.
L’istituto d’impiego fornisce l’alloggio:
Se il civilista utilizza l’alloggio fornito, ha diritto a biglietti speciali per un viaggio settimanale gratuito dal luogo d’impiego al luogo di domicilio o di soggiorno e ritorno. I biglietti speciali possono essere richiesti con la convenzione d’impiego e vengono inviati dal CIVI.
Se il civilista non utilizza l’alloggio fornito, non riceve un’indennità per le spese del tragitto casa-lavoro. Eccezione: se l’alloggio fornito dall’istituto d’impiego è molto più lontano dal luogo di lavoro rispetto all’alloggio privato del civilista, quest’ultimo ha diritto a un’indennità.
L’istituto d’impiego non fornisce l’alloggio:
L’istituto d’impiego si assume le spese del tragitto giornaliero casa-lavoro con i mezzi pubblici (opzione più economica con giustificativo dei costi).
L’istituto d’impiego versa un’indennità chilometrica per l’uso di un veicolo a motore privato solo nei seguenti casi: l’uso di un veicolo a motore privato è inevitabile per tutto o per una parte del tragitto casa-lavoro oppure il tragitto giornaliero casa-lavoro con i mezzi pubblici dura più di 3 ore in totale.
L’istituto d’impiego mette a disposizione del civilista gli indumenti e le calzature di lavoro necessari. Se non è in grado di offrirli, deve versare un’indennità di 60 franchi per ogni 26 giorni di servizio computabili, fino ad un importo massimo pari a 240 franchi per impiego.
Il civilista ha la possibilità di procurarsi gratuitamente l'abbigliamento CIVI (pantaloni da lavoro per interni ed esterni, maglietta, gilet, polo, maglione a collo alto ecc.) per il suo impiego tramite lo shop online, sulla base di un sistema a punti.
L’istituto d’impiego versa al civilista un’indennità di 7.50 franchi per ogni giorno di servizio computabile.
L’istituto d’impiego e il civilista non possono stipulare accordi che comportino un’estensione o una riduzione delle prestazioni previste dalla legge.
In particolare, sono escluse le prestazioni pecuniarie, come le agevolazioni per i collaboratori o i premi, la concessione di supplementi di tempo o il pagamento di ore di lavoro straordinario. Durante il periodo d’impiego il civilista non può lavorare più del previsto per l’istituto dietro compenso. È consentita la partecipazione dei civilisti agli eventi per i collaboratori.
Il civilista ha diritto a un’indennità per perdita di guadagno (IPG) che ammonta a un minimo di 69 franchi e a un massimo di 275 franchi (compresi gli assegni per i figli) per ogni giorno di servizio computabile. In alcuni casi, oltre all’importo totale dell’indennità, ha diritto anche ad assegni per l’azienda (indipendenti) e/o ad assegni per spese di custodia (compenso per le spese aggiuntive per la custodia dei figli sopraggiunte in seguito all’obbligo di prestare servizio).
L’istituto d’impiego invia al CIVI la notifica dei giorni di servizio entro 5 giorni dalla fine del periodo di notifica (fine del mese o fine dell’impiego). Il Centro regionale controlla la notifica dei giorni di servizio e invia il questionario IPG al civilista per posta.
Se il civilista è un collaboratore dipendente, un apprendista, uno studente lavoratore o un disoccupato, deve inviare la scheda di notifica al suo attuale o ultimo datore di lavoro. Quest’ultimo la inoltra alla cassa di compensazione AVS.
Studenti, allievi, persone che non esercitano un’attività lucrativa o autonoma inviano il questionario direttamente alla cassa di compensazione AVS. L’elenco di tutte le casse di compensazione è disponibile nei link.
Studenti, alunni, persone che non esercitano un’attività lavorativa e che hanno lavorato per almeno 4 settimane, 20 giorni o 160 ore negli ultimi 12 mesi, devono inviare il questionario IPG al loro attuale o ultimo datore di lavoro. Quest’ultimo lo inoltra alla cassa di compensazione AVS.
La cassa di compensazione calcola l’importo dell’indennità per perdita di guadagno.
Il civilista riceve un importo minimo di 69 franchi fino a quando non ha maturato un numero di giorni di servizio pari a quello che avrebbero maturato nell’esercito alla scuola reclute. Di solito si tratta di 124 giorni (per gli specialisti 159 giorni).
Successivamente, l’indennità di base per l’attività lucrativa ammonta all’80 % del reddito medio pre-impiego, con un importo minimo di 69 franchi e un importo massimo di 220 franchi al giorno.
Esempio: se una persona percepisce un reddito pre-impiego di 5000 franchi, riceverà l’80 % (4000 franchi) sotto forma di indennità per perdita di guadagno. Il tasso di occupazione pre-impiego è irrilevante. Se una persona non svolge un’attività lucrativa, riceve l’importo minimo di 69 franchi al giorno.
Per tutte le domande in merito al calcolo dell’indennità per perdita di guadagno rivolgersi alla cassa di compensazione del datore di lavoro o a una cassa di compensazione cantonale.
In caso di difficoltà economiche sopraggiunte a causa degli impieghi di servizio civile è possibile chiedere un sostegno all’autorità di aiuto sociale del proprio Comune di domicilio. Le prestazioni sociali devono essere richieste per tempo, in quanto non possono essere versate retroattivamente. A differenza dell’esercito, il servizio civile non dispone di un proprio servizio sociale.
Tassa di esenzione dall’obbligo militare
Chi non svolge almeno 26 giorni all’anno di servizio civile a partire dall’anno successivo all’ammissione deve pagare la tassa d’esenzione. Ciò non si applica agli anni in cui l’obbligo di prestare servizio è stato anticipato o posticipato. L’anticipo e il posticipo sono possibili solo per l’obbligo d’impiego annuale.
La tassa ammonta in questo caso al 3 % dell’imposta federale diretta sul reddito imponibile, e almeno a 400 franchi. La fattura viene emessa l’anno successivo dalle autorità cantonali per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare. È competente il Cantone in cui la persona tenuta al pagamento della tassa è registrata o domiciliata al 31 dicembre dell’anno di assoggettamento.
Il CIVI può approvare una domanda di congedo all’estero solo dopo che l’autorità competente per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare ha confermato che l’importo dovuto è stato saldato per intero.
Il CIVI comunica all'autorità cantonale che un civile ha completato il suo obbligo di servizio. In base a ciò, l'autorità cantonale rivedrà il rimborso dei contributi sostitutivi versati.