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Aspetti finanziari

Per ogni giorno di servizio computabile, il civilista riceve un'indennità per perdita di guadagno. L'istituto d'impiego offre vitto e alloggio oppure, in caso contrario, versa un'indennità sostitutiva.

Indennità

L’istituto d’impiego è tenuto a fornire vitto e alloggio al civilista per l’intera durata dell’impiego. Se l'istituto d'impiego non può offrire il vitto, deve versare al civilista un’indennità finanziaria. L’importo è indicato nella convocazione. Fanno fede le informazioni contenute all’interno della convenzione d’impiego.

Indennità per perdita di guadagno (IPG)

Il civilista ha diritto a un’indennità per perdita di guadagno (IPG) che ammonta a un minimo di 69 franchi e a un massimo di 275 franchi (compresi gli assegni per i figli) per ogni giorno di servizio computabile. In alcuni casi, oltre all’importo totale dell’indennità, ha diritto anche ad assegni per l’azienda (indipendenti) e/o ad assegni per spese di custodia (compenso per le spese aggiuntive per la custodia dei figli sopraggiunte in seguito all’obbligo di prestare servizio).

Aiuto sociale

In caso di difficoltà economiche sopraggiunte a causa degli impieghi di servizio civile è possibile chiedere un sostegno all’autorità di aiuto sociale del proprio Comune di domicilio. Le prestazioni sociali devono essere richieste per tempo, in quanto non possono essere versate retroattivamente. A differenza dell’esercito, il servizio civile non dispone di un proprio servizio sociale.

Tassa di esenzione dall’obbligo militare

Chi non svolge almeno 26 giorni all’anno di servizio civile a partire dall’anno successivo all’ammissione deve pagare la tassa d’esenzione. Ciò non si applica agli anni in cui l’obbligo di prestare servizio è stato anticipato o posticipato. L’anticipo e il posticipo sono possibili solo per l’obbligo d’impiego annuale.

La tassa ammonta in questo caso al 3 % dell’imposta federale diretta sul reddito imponibile, e almeno a 400 franchi. La fattura viene emessa l’anno successivo dalle autorità cantonali per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare. È competente il Cantone in cui la persona tenuta al pagamento della tassa è registrata o domiciliata al 31 dicembre dell’anno di assoggettamento.

Il CIVI può approvare una domanda di congedo all’estero solo dopo che l’autorità competente per la tassa d’esenzione dall’obbligo militare ha confermato che l’importo dovuto è stato saldato per intero.

Il CIVI comunica all'autorità cantonale che un civile ha completato il suo obbligo di servizio. In base a ciò, l'autorità cantonale rivedrà il rimborso dei contributi sostitutivi versati.

Legge federale sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare (LTEO)

FAQ Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Tassa d'esenzione dall'obbligo militare in breve AFC