Pubblicato il 25 marzo 2025
FAQ
In generale
Abbiamo raccolto per voi le domande più frequenti. Le brevi risposte offrono un riepilogo delle spiegazioni dettagliate che si trovano nelle varie pagine dell'intero sito web del CIVI.
Il servizio civile fa parte del sistema svizzero dell’obbligo di prestare servizio, con cui si indica «una normativa ricca di sfaccettature, comprendente le modalità secondo cui le persone soggette all’obbligo di prestare servizio sono attribuite alle organizzazioni d’impiego dell’esercito, del servizio civile e della protezione civile nonché le prestazioni che le persone assoggettate devono fornire nelle rispettive organizzazioni». A ciò si aggiungono poi disposizioni finanziarie: in base alle indennità per perdita di guadagno (IPG), chi presta servizio civile viene indennizzato, mentre chi non presta servizio personalmente è tenuto a pagare la tassa d’esenzione dall’obbligo militare. Il sistema include tutti gli obblighi in materia di prestazione personale del servizio definiti a livello federale. Gli obblighi militari comprendono il servizio nell’esercito, il servizio civile sostitutivo (servizio civile) e la tassa d’esenzione dall’obbligo militare per le persone dichiarate non idonee. L’obbligo di prestare servizio di protezione civile è adempiuto nella protezione civile.
Servizio militare: gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare.
Servizio civile: solo chi è idoneo al servizio militare ma per motivi di coscienza non riesce a prestare servizio militare, può prestare servizio civile. La durata del servizio civile è pari a 1,5 volte quella del servizio militare.
Protezione civile: prestano servizio di protezione civile le persone non idonee al servizio militare che però sono state dichiarate abili al servizio di protezione civile.
Tassa d’esenzione dall’obbligo militare: chi non è idoneo al servizio militare né al servizio di protezione civile e non adempie all’obbligo di prestare servizio con un servizio prestato personalmente è tenuto a pagare una tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
Indennità per perdita di guadagno: chiunque presti giorni di servizio ha diritto a un’indennità per perdita di guadagno.
Quali leggi e principi regolano il servizio civile in Svizzera?
L’Ufficio federale del servizio civile (CIVI) è l’autorità federale responsabile di tutte le questioni relative al servizio civile e fa parte del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Garantisce che le domande di ammissione al servizio civile siano esaminate rapidamente, che gli impieghi siano organizzati in modo efficiente e assicura l’utilità economica del servizio civile.
Il CIVI è essenzialmente attivo su tre fronti:
- decide sull’ammissione al servizio civile;
- assiste e controlla i civilisti durante l’impiego;
- segue gli istituti d’impiego riconosciuti ed esamina le domande di riconoscimento dei nuovi istituti d’impiego.
Il CIVI conta circa 140 collaboratrici e collaboratori che lavorano in tutta la Svizzera presso i centri regionali di Aarau, Bellinzona, Losanna Rüti e Thun, come anche presso il Centro di formazione CIVI di Schwarzsee. La sede centrale del CIVI si trova a Thun.
A livello organizzativo il CIVI è composto dalla Direzione e da due settori direzione: Esecuzione e Risorse.
Per i civilisti
Durante l’impiego i civilisti sono coperti contro malattia e infortunio dall’assicurazione militare.
È obbligatorio presentare un certificato medico:
- in caso di assenza ad un colloquio (presso il centro regionale o presso l’istituto d’impiego) o ad un impiego di prova ai quali si è stati convocati;
- se l’assenza per malattia/infortunio dura più di un giorno. Il certificato medico deve essere presentato all’istituto d’impiego entro tre giorni (indipendentemente dalle normali regole dell’istituto d’impiego che interessano le assenze per malattia o infortunio dei dipendenti).
Insieme alla notifica dei giorni di servizio, l’istituto d’impiego invia il certificato medico al Centro regionale di riferimento. Il certificato medico deve coprire l'intera durata dell'assenza. In mancanza del certificato medico, verrà avviata una procedura disciplinare nei confronti del civilista. Il numero di giorni di malattia computabili dipende dalla durata dell'impiego.
Possibile interruzione dell’impiego in caso di assenza prolungata per malattia o infortunio.

© CIVI La domanda deve essere presentata tramite ZiviConnect. Entro 3 mesi dall'invio della domanda è necessario partecipare a una giornata d’introduzione. I posti sono limitati e può esserci un periodo di attesa di diverse settimane.
Importante: la giornata d'introduzione rappresenta un appuntamento ufficiale, ma non viene computata quale giorno di servizio.
Dopo la partecipazione alla giornata d’introduzione, la domanda deve essere confermata entro 2 settimane. Una volta notificata la decisione di ammissione, la domanda non può più essere ritirata.
Chi, durante la procedura, decide di proseguire il servizio militare, non deve intraprendere alcuna azione: la domanda di servizio civile verrà automaticamente archiviata dopo il decorso delle relative scadenze.
Il civilista riceve un importo minimo di 69 franchi fino a quando non ha maturato un numero di giorni di servizio pari a quello che avrebbero maturato nell’esercito alla scuola reclute. Di solito si tratta di 124 giorni (per gli specialisti 159 giorni).
Successivamente, l’indennità di base per l’attività lucrativa ammonta all’80 % del reddito medio pre-impiego, con un importo minimo di 69 franchi e un importo massimo di 220 franchi al giorno.
Esempio: se una persona percepisce un reddito pre-impiego di 5000 franchi, riceverà l’80 % (4000 franchi) sotto forma di indennità per perdita di guadagno. Il tasso di occupazione pre-impiego è irrilevante. Se una persona non svolge un’attività lucrativa, riceve l’importo minimo di 69 franchi al giorno.
Per tutte le domande in merito al calcolo dell’indennità per perdita di guadagno rivolgersi alla cassa di compensazione del datore di lavoro o a una cassa di compensazione cantonale.
Nel servizio civile non sono previste regolamentazioni speciali per gli atleti professionisti. Gli atleti professionisti svolgono gli stessi impieghi a tempo pieno come gli altri civilisti. L'unico sostegno agli atleti di alto livello è offerto dall'esercito Sport d'élite nell'esercito.
Nella sessione autunnale il Parlamento ha adottato 6 misure per ridurre il numero di ammissioni al servizio civile.
(v. pag. Politica, 25.033).
No. La legge è applicabile solo a partire dalla sua entrata in vigore. Il disegno non prevede alcun effetto retroattivo. Tutte le persone che presentano ora domanda o che sono già civilisti sottostanno alle disposizioni attuali.
Tutte le persone che presentano ora domanda o che sono già civilisti sottostanno alle disposizioni attuali. L’Ufficio federale del servizio civile chiarirà e comunicherà le questioni operative relative alla nuova legislazione una volta che la legge sarà definitivamente adottata.
No. Tutte le persone che presentano ora domanda o che sono già civilisti sottostanno alle disposizioni attuali. Per essere ammessi al servizio civile bisogna essere idonei al servizio militare, non poter conciliare il servizio militare con la propria coscienza ed essere disposti a prestare un numero di giorni di servizio 1,5 volte superiore a quello dell’esercito.
Tutte le persone che presentano ora domanda o che sono già civilisti sottostanno alle disposizioni attuali. Per gli ufficiali e i sottufficiali la durata del servizio civile corrisponde a 1,1 volte il numero complessivo di giorni di servizio d’istruzione previsti dalla legislazione militare che non sono ancora stati prestati.
I medici potranno ancora prestare servizio civile. Tuttavia, con l’entrata in vigore della legge scompariranno i posti d’impiego che richiedono studi in medicina. Tutte le altre possibilità d’impiego restano invariate anche per gli studenti di medicina e i medici.
Esatto: gli impieghi che richiedono studi in medicina non saranno più possibili a partire dalla data di entrata in vigore della legge riveduta.
Gli impieghi ai quali il civilista è stato convocato prima dell’entrata in vigore della revisione possono essere ancora svolti.
Trattiamo le convenzioni d’impiego in base all’urgenza e le emaniamo in modo tale che la loro attuazione risulti realizzabile. Né gli istituti d’impiego né le persone che devono prestare servizio civile possono accettare in modo vincolante impieghi che non si svolgeranno prima di due anni o più.
Informiamo attivamente e in anticipo gli istituti d’impiego e le persone che svolgono il servizio civile sulle modifiche delle basi giuridiche prima della loro entrata in vigore, non appena sono state adottate definitivamente e la loro attuazione è stata chiarita.
Per gli istituti d’impiego
Il civilista riceve un importo minimo di 69 franchi fino a quando non ha maturato un numero di giorni di servizio pari a quello che avrebbero maturato nell’esercito alla scuola reclute. Di solito si tratta di 124 giorni (per gli specialisti 159 giorni).
Successivamente, l’indennità di base per l’attività lucrativa ammonta all’80 % del reddito medio pre-impiego, con un importo minimo di 69 franchi e un importo massimo di 220 franchi al giorno.
Esempio: se una persona percepisce un reddito pre-impiego di 5000 franchi, riceverà l’80 % (4000 franchi) sotto forma di indennità per perdita di guadagno. Il tasso di occupazione pre-impiego è irrilevante. Se una persona non svolge un’attività lucrativa, riceve l’importo minimo di 69 franchi al giorno.
Per tutte le domande in merito al calcolo dell’indennità per perdita di guadagno rivolgersi alla cassa di compensazione del datore di lavoro o a una cassa di compensazione cantonale.
Durante l’impiego i civilisti sono coperti contro malattia e infortunio dall’assicurazione militare.
È obbligatorio presentare un certificato medico:
- in caso di assenza ad un colloquio (presso il centro regionale o presso l’istituto d’impiego) o ad un impiego di prova ai quali si è stati convocati;
- se l’assenza per malattia/infortunio dura più di un giorno. Il certificato medico deve essere presentato all’istituto d’impiego entro tre giorni (indipendentemente dalle normali regole dell’istituto d’impiego che interessano le assenze per malattia o infortunio dei dipendenti).
Insieme alla notifica dei giorni di servizio, l’istituto d’impiego invia il certificato medico al Centro regionale di riferimento. Il certificato medico deve coprire l'intera durata dell'assenza. In mancanza del certificato medico, verrà avviata una procedura disciplinare nei confronti del civilista. Il numero di giorni di malattia computabili dipende dalla durata dell'impiego.
Possibile interruzione dell’impiego in caso di assenza prolungata per malattia o infortunio.
Nella sessione autunnale il Parlamento ha adottato 6 misure per ridurre il numero di ammissioni al servizio civile.
(v. pag. Politica, 25.033).
I primi effetti si faranno sentire solo gradualmente. Le misure ridurranno il numero di ammissioni, cosa che nel tempo farà diminuire anche il numero di giorni di servizio, all’incirca a partire dal 2030.
Il pacchetto di misure presentato dal Consiglio federale non include alcuna modifica riguardante gli impieghi all’estero.
Informiamo attivamente e in anticipo gli istituti d’impiego e le persone che svolgono il servizio civile sulle modifiche delle basi giuridiche che li riguardano prima della loro entrata in vigore, non appena sono state adottate definitivamente e la loro attuazione è stata chiarita.
In linea di massima, la revisione della legge non ha alcun effetto sulle decisioni di riconoscimento e sugli impieghi già oggetto di una convocazione. L’unica eccezione è la seguente:
gli istituti d’impiego che richiedono studi in medicina umana, dentaria o veterinaria saranno informati per tempo che i mansionari corrispondenti si applicano solo fino all’entrata in vigore della legge sul servizio civile riveduta.
In futuro i civilisti avranno altri obblighi d’impiego (numero di giorni di servizio decisi, sequenza degli obblighi d’impiego). Anche a questo riguardo informeremo per tempo e proattivamente gli istituti d’impiego.
Le convocazioni già emesse restano valide. Non vengono revocate con effetto retroattivo.
Trattiamo le convenzioni d’impiego in base all’urgenza e le emaniamo in modo tale che la loro attuazione risulti realizzabile. Né gli istituti d’impiego né le persone che devono prestare servizio civile possono accettare in modo vincolante impieghi che non si svolgeranno prima di due anni o più.
Dopo l’entrata in vigore non sarà più possibile offrire mansionari che richiedono studi in medicina. L’Ufficio federale del servizio civile adeguerà di conseguenza i riconoscimenti in tempo utile e abrogherà questi mansionari.
Continuiamo ad apportare modifiche ai mansionari esistenti.
Non verranno più creati nuovi mansionari che richiedono studi in medicina. Non ne vale la pena né per gli istituti d’impiego né per i civilisti: i mansionari non saranno validi a lungo e solo pochi civilisti soddisfano i requisiti.
Gli istituti d’impiego potranno continuare a stipulare convenzioni d’impiego nel rispetto del numero autorizzato di civilisti e secondo i nuovi mansionari. Tuttavia, non potranno più offrire mansionari che richiedono studi in medicina. Se il vostro istituto d’impiego è toccato dalla modifica di legge, vi contatteremo in modo proattivo e in anticipo prima dell’entrata in vigore della revisione.