Procedura disciplinare e disposizioni penali

La legge federale sul servizio civile sostitutivo (LSC) prevede le seguenti disposizioni penali: Rifiuto del servizio civile (art. 72), Omissione del servizio (art. 73), Omissione del servizio per negligenza (art. 74), Inosservanza di una convocazione al servizio civile (art. 75) e Grave violazione degli obblighi (art. 76). Nel caso di un sospetto motivato di violazione di una di queste disposizioni e di un caso grave, l'Ufficio federale del servizio civile (CIVI) può presentare denuncia presso i servizi cantonali competenti. Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. 

Nei casi lievi di Omissione del servizio, Omissione del servizio per negligenza e Inosservanza di una convocazione al servizio civile, il CIVI applica una misura disciplinare (cfr. art. 73 cpv. 3, art. 74 cpv. 3 e art. 75 cpv. 2 LSC) a scelta tra le seguenti: ammonimento scritto o multe fino a 2000 franchi (art. 68 LSC). La misura disciplinare viene stabilita a seconda della colpa, tenendo conto del movente, della vita anteriore, delle condizioni personali e del precedente comportamento dell'interessato nel servizio civile (art. 69 LSC). Si può rinunciare all’inflizione di tali misure se è sufficiente un avvertimento e un ammonimento da parte dell’istituto d’impiego (art. 67 cpv. 2 LSC).

Statistiche in materia disciplinare e penale

L’aggiornamento dei sistemi di controllo dei dossier (2012 e 2020) ha permesso un netto miglioramento del grado di differenziazione delle statistiche condotte dal 2004. I risultati vengono quindi suddivisi in tre periodi temporali.

Dal 2020

Dal 2020 il sisterma di informazione aggiornato contiene dati dettagliati concernenti gli indicatori relativi ai processi e alle attività (cfr. art. 5 cpv. 3 Ordinanza sul sistema d’informazione del servizio civile) che permettono di fornire statistiche più dettagliate. Le cifre semestrali sono evidenziate in azzurro.

Stato: 1.3.2023

Anno Giorni di servizio computabili1 Totale decisioni disciplinari2 Decisioni disciplinari causa articoli
73 o 74 LSC3
Decisioni disciplinari causa articolo
76 OSCi4
Denuncia penale5 Decreti penali
causa Omissione del servizio6
2022 1 718 562 489 (536) 167 (202) 324 (346) 171 (266) 51 (79)
2021 1 705 263 381 (405) 112 (126) 264 (281) 153 (212) 47 (65)
2020 1 708 477 513 (563) 249 (285) 251 (280) 258 (403) 52 (92)

Informazioni sulle cifre

1 Totale dei giorni di servizio computabili prestati dai civilisti nel corso dell'anno civile.

2 Totale delle decisioni disciplinari disposte nel corso dell'anno civile di cui numero delle violazioni degli obblighi già valutate (tra parentesi). Tra queste possono rientrare anche violazioni degli obblighi commesse nell'anno precedente. Una decisione disciplinare può fare riferimento a più di una violazione degli obblighi, in particolare nel caso in cui esistano più procedure disciplinari in capo a un singolo civilista.

3 Numero di decisioni disciplinari (conteggiate all'interno del «Totale decisioni disciplinari») disposte nel corso dell'anno civile per caso non grave di omissione del servizio (art. 73 LSC) o per caso non grave di omissione del servizio per negligenza (art. 74 LSC)  nonché numero delle violazioni degli obblighi già valutate (tra parentesi).

4 Numero di decisioni disciplinari (conteggiate all'interno del «Totale decisioni disciplinari») disposte nel corso dell'anno civile o per inosservanza delle regole di notifica di malattia e della presentazione di un certificato medico  (art. 76 OSCi)  nonché numero delle violazioni degli obblighi già valutate (tra parentesi).

5 Totale delle denunce penali inoltrate ai servizi cantonali competenti nel corso dell'anno civile nonché numero delle violazioni degli obblighi già denunciate. Tra queste possono rientrare anche violazioni degli obblighi commesse nell'anno precedente. Una denuncia penale può fare riferimento a più di una violazione degli obblighi (ripetute omissioni del servizio).

6 Decreti penali per rifiuto del servizio civile nonché numero delle violazioni degli obblighi già valutate (tra parentesi). I decreti penali possono fare riferimento anche a violazioni degli obblighi commesse e denunciate negli anni precedenti. A seguito dell'esecuzione della procedura penale i servizi cantonali competenti comunicano all'Ufficio federale del servizio civile la loro decisione penale (art. 78a cpv. 1 LSC). Spetta a loro decidere se il civilista abbia rifiutato intenzionalmente e se si tratti quindi di un rifiuto del servizio civile conforme all'articolo 72 LSC o meno. L'inserimento nelle presenti tabelle avviene dopo la data di pronuncia del decreto d'accusa o del giudizio. 

Ultima modifica 01.03.2023

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