Norme per l’impiego di lunga durata e scelta degli ambiti d’attività

ZDG-ZDV-REV_2018_IT

Dal 1° gennaio 2018 verranno modificate alcune norme concernenti l’impiego di civilisti e, in particolare, l’inizio e la fine dell’obbligo di servizio, il numero dei giorni di servizio da prestare e la scelta degli ambiti d’attività. Le modifiche sono in parte conseguenza dell’Ulteriore sviluppo dell’esercito (USEs) – alcune disposizioni della legislazione sul servizio civile si basano infatti su norme che disciplinano l’obbligo di prestare servizio militare – ma servono anche a ottimizzare l’esecuzione. Sono inoltre previsti adeguamenti delle disposizioni per gli istituti d’impiego agricoli. Vi presentiamo le principali modifiche in una serie di cinque contributi internet.

Dal 1° gennaio 2018 i civilisti potranno svolgere in tutti e otto gli ambiti d’attività gli impieghi per i quali sono convocati. Finora dovevano limitarsi a due di questi. Questa limitazione non ha comportato un calo del numero di ammissioni, ma ha sfavorito alcuni ambiti d’attività (agricoltura, conservazione dei beni culturali) ostacolando l’esecuzione dell’obbligo di servizio civile.

In futuro l’impiego di lunga durata dovrà concludersi entro la fine del terzo anno civile successivo all’ammissione definitiva, sempre nel quadro di un programma prioritario. Tuttavia, dopo un periodo d’impiego di lunga durata, i civilisti non sono più tenuti a svolgere la propria attività nello stesso programma per altri 70 giorni.

Nota: i civilisti possono ancora svolgere il periodo d’impiego di lunga durata entro due anni civili presso lo stesso istituto d’impiego. Anche in questo caso però devono completarlo entro il termine fissato dalla legge.

Ultima modifica 30.11.2017

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