Istituti d’impiego agricoli

ZDG-ZDV-REV_2018_IT

Dal 1° gennaio 2018 verranno modificate alcune norme concernenti l’impiego di civilisti e, in particolare, l’inizio e la fine dell’obbligo di servizio, il numero dei giorni di servizio da prestare e la scelta degli ambiti d’attività. Le modifiche sono in parte conseguenza dell’Ulteriore sviluppo dell’esercito (USEs) – alcune disposizioni della legislazione sul servizio civile si basano infatti su norme che disciplinano l’obbligo di prestare servizio militare – ma servono anche a ottimizzare l’esecuzione. Sono inoltre previsti adeguamenti delle disposizioni per gli istituti d’impiego agricoli. Vi presentiamo le principali modifiche in una serie di cinque contributi internet.

Gli istituti d’impiego dell’ambito d’attività Agricoltura potranno chiedere, come condizione per l’impiego di civilisti, che venga redatto un mansionario specifico per un progetto di miglioramento strutturale. In proposito è stata introdotta una limitazione: nel quadro dei crediti d’investimento per provvedimenti edilizi a favore di aziende agricole (secondo l’art. 44 dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) situate prevalentemente in regioni di pianura non sono più ammessi impieghi di servizio civile. Viene così ulteriormente garantita la neutralità di questi impieghi sul mercato del lavoro.

Le aziende alpestri che vogliono essere riconosciute come istituti d’impiego dovranno ora disporre di più di 10 carichi normali (finora 5). Ciò significa che le aziende molto piccole non saranno più autorizzate a impiegare civilisti.

Ultima modifica 01.12.2017

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