Congedo

Se il civilista ha bisogno di un congedo deve presentare tempestivamente una domanda all’istituto di impiego, che deciderà se concederlo. Nel caso in cui il civilista presenti una domanda di congedo prima che venga stilata la convocazione il centro regionale può già autorizzare tale assenza. In caso di dubbi l’istituto è pregato di rivolgersi al proprio centro regionale.

Il congedo può essere concesso per:

  • decesso o grave malattia di un congiunto prossimo (tre giorni al massimo)
  • matrimonio (tre giorni al massimo)
  • nascita di un figlio (tre giorni al massimo)
  • esami di formazione professionale che non possano essere rimandati (tre giorni al massimo)
  • iscriversi e informarsi presso una scuola, se è richiesta la presenza personale del civilista (un giorno al massimo);
  • convocazioni delle autorità (un giorno al massimo).


L’istituto di impiego può concedere al civilista al massimo un giorno di congedo supplementare per:

  • pratiche urgenti che il civilista non può svolgere durante il tempo libero o nel quadro dell’orario flessibile o
  • altri motivi importanti per i quali il respingimento della domanda non sarebbe ragionevole.


L’istituto deve specificare ancora una volta al civilista che i giorni di congedo presi non sono computabili come giorni di servizio e che non riceverà le indennità per perdita di guadagno né altri rimborsi/indennità. Inoltre diminuirà il numero di giorni computabili del suo impiego. Se il civilista vuole prendere più di tre giorni di congedo questi devono essere autorizzati anche dal centro regionale. I civilisti sono coperti dall’assicurazione militare anche durante il periodo di congedo.

I giorni di congedo non danno diritto a indennità. Se però il civilista lavora almeno cinque ore durante il giorno di congedo questo vale come giorno di servizio e deve essere registrato e deve essere indicato, nella relativa notifica, come giorno di lavoro.

Ultima modifica 04.10.2023

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