Obbligo di prestare servizio e differimento

Obbligo di prestare servizio civile

Il civilista può pianificare autonomamente i propri impieghi, ma allo stesso tempo si assume la responsabilità di prestare servizio secondo le norme di legge. Se il civilista non rispetta tali norme verrà convocato d’ufficio.

Anticipo o posticipo di un obbligo di impiego annuale di 26 giorni

È possibile anticipare o posticipare l’obbligo di impiego annuale, a condizione di inoltrare tempestivamente una o più convenzioni d’impiego per un totale di almeno 52 giorni di servizio per l’anno civile in questione. Così facendo non sarà necessario presentare una domanda di differimento del servizio poiché il centro regionale potrà redigere le relative convocazioni. Attenzione: il recupero non è possibile nell’anno di licenziamento dal servizio civile.

Differimento del servizio

L’adempimento dell’obbligo di prestare servizio è l’obbligo più importante per un civilista: questo significa che bisogna avere validi motivi per presentare una domanda di differimento del servizio. Se non è garantito che il civilista assolverà tutti i giorni di servizio entro l’età di licenziamento, la domanda verrà rifiutata nonostante sussista un valido motivo per richiedere il differimento. Se il civilista presta meno di 26 giorni di servizio all’anno deve pagare una tassa d’esenzione dall’obbligo militare.
 

Il civilista è obbligato a presentare domanda se

  • non può iniziare il primo impiego di 26 giorni di servizio (scuola reclute non adempiuta) entro l’anno successivo al passaggio in giudicato dell’ammissione;
  • non può iniziare il primo impiego di 54 giorni di servizio (scuola reclute adempiuta) entro l’anno successivo al passaggio in giudicato dell’ammissione;
  • non può completare un impiego della durata di 180 giorni (scuola reclute non adempiuta) entro la fine del terzo anno successivo al passaggio in giudicato dell’ammissione;
  • deve rinviare un impiego per il quale ha già ricevuto la convocazione;
  • deve rinviare un impiego annuale.

Il civilista può presentare domanda se

  • sta svolgendo una formazione scolastica o professionale e interromperla lo penalizzerebbe fortemente. Attenzione: interrompere la formazione per svolgere il servizio civile non costituisce di per sé uno svantaggio. Si consiglia pertanto a coloro che prevedono di intraprendere degli studi universitari o una formazione pluriennale equivalente di prestare la maggior parte dei giorni di servizio (soprattutto l’impiego di lunga durata) prima di iniziare la formazione;
  • rischia di perdere il proprio posto di lavoro a causa dell’impiego;
  • non è temporaneamente in grado, per motivi di salute, di effettuare l’impiego;
  • dichiara in modo credibile che il respingimento della domanda comporterebbe a lui, ai suoi parenti più stretti o al suo datore di lavoro particolari disagi;
  • deve sostenere un esame importante durante un impiego per il quale è già stato convocato o nei tre mesi successivi.


Cosa deve includere la domanda di differimento del servizio?

  • la motivazione: perché il civilista non può adempiere il proprio obbligo di impiego e, di conseguenza, non può svolgere l’impiego?
  • le prove, ad es. l’attestazione del datore di lavoro, dell’università, ecc.;
  • il periodo: di quale obbligo di impiego si tratta? Quando il civilista dovrebbe svolgere l’impiego in questione?
  • data sostitutiva: quando recupererà l’impiego? Questa informazione è obbligatoria!


Il civilista invia la domanda per iscritto al proprio centro regionale competente. Il servizio civile esamina ogni domanda. Fino a quando la domanda di differimento non viene accettata restano validi gli obblighi stabiliti dalla legge (obbligo di ricerca di possibilità di impiego, convocazione). Se la domanda viene accettata, il servizio civile stabilisce anche quando il civilista dovrà prestare il servizio rimandato.

Ultima modifica 06.03.2018

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