Vacanze

A partire da un impiego della durata di 180 giorni ininterrotti il civilista ha diritto a otto giorni di vacanza computabili come giorni di servizio. Ogni 30 giorni di servizio supplementari avrà diritto ad altri due giorni di vacanza. Si consiglia di pianificare le vacanze con l’istituto il prima possibile, idealmente già quando si compila la convenzione d’impiego.

Il civilista è inoltre obbligato a prendere vacanza durante il periodo di chiusura dell’istituto, se questo sa già quando chiuderà. Se i giorni spettanti al civilista non sono sufficienti per coprire l’intero periodo di vacanze dell’istituto d’impiego, i restanti giorni liberi non verranno computati come giorni di servizio.

Se il civilista effettua il periodo di impiego senza interruzione presso diversi istituti (impiego a catena), deve prendere i giorni di vacanza in modo proporzionale presso i rispettivi istituti.

Se il civilista non prende vacanze, queste decadono e non vengono convertite in denaro.

Ultima modifica 14.06.2016

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