Sinistri

Se il civilista causa un danno durante l’esercizio del proprio servizio è innanzitutto l’istituto a risponderne. Il civilista non deve quindi in nessun caso risarcire un danno all’istituto. Se però il civilista agisce intenzionalmente o con grave negligenza la Confederazione può rivalersi sul civilista, ovvero pretendere il rimborso integrale o parziale del danno.

Se vengono danneggiati i suoi oggetti personali il civilista deve assumersi personalmente le spese del danno. La Confederazione può eccezionalmente contribuire al risarcimento, ad esempio nel caso in cui il civilista debba avere con sé oggetti personali per svolgere l’impiego.

Il civilista deve inoltrare una domanda scritta di risarcimento al centro regionale e descrivere le circostanze e l'entità del danno. Anche i mezzi di prova vanno allegati alla domanda.

Ultima modifica 14.06.2016

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